Art. 3.
(Organizzazione).

      1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Novara è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.
      2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
      3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da sette membri di cui:

          a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          c) due rappresentanti indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni Piemonte e Lombardia;

          d) un rappresentante indicato d'intesa dalle province interessate dalle coltivazioni e dalle produzioni;

          e) un rappresentante del comune di Novara;

          f) un rappresentante nominato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle aree di coltivazione e di produzione interessate.

 

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      4. I membri del consiglio di amministrazione del Museo devono essere in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore agricolo e alimentare, con particolare riguardo alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola.
      5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.
      6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, sono delimitate le aree territoriali corrispondenti alla coltivazione del riso e alla produzione del formaggio gorgonzola, ai soli fini dell'individuazione dei soggetti titolari della designazione dei rappresentanti di cui alle lettere d) e f) del comma 3.